Con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 che hanno colpito il territorio della regione Piemonte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n. 430 pubblicata nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2017.
Conformemente a quanto riportato nella sopra indicata Ordinanza, la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. informa tutta la clientela titolare di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero della gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni individuati, del diritto di richiedere la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
In ottemperanza alla citata Ordinanza, la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. procederà, a fronte di presentazione di specifica richiesta unitamente all'autocertificazione comprovante i danni subiti, alla sospensione delle rate del mutuo.
Si precisa che a partire dalla prima rata successiva alla sospensione, il piano di ammortamento del mutuo riprenderà con conseguente allungamento dello stesso per il numero di mesi di sospensione avvenuta; di conseguenza, le rate di rimborso saranno comprensive di quota capitale, quota di interessi ed oneri, originariamente pattuiti, oltre agli interessi ed oneri non corrisposti durante il periodo di sospensione ripartiti in egual misura su tutte le rate residue del mutuo. La Banca non applicherà costi o commissioni per l'istruttoria della pratica di sospensione.
Precisiamo inoltre che la sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione con l'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi in cui, a seguito della sospensione della sola quota capitale, il cliente non paghi o ritardi il pagamento della quota interessi, in tal caso verranno applicati gli interessi di mora riferiti al periodo di ritardato/mancato pagamento nella misura contrattualmente prevista.
Si ricorda infine che, durante il periodo di sospensione, restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
La clientela interessata è invitata a recarsi presso la Filiale di riferimento dove potrà richiedere ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito.
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (n.430)
Elenco dei Comuni interessati dal provvedimento